Dal 30 gennaio la tassa sui PDS. Da 80 a 200 euro per rilasci e rinnovi

I migranti ricevono un servizio indegno dalla PA che, nonostante la normativa, all’art. 5 comma 9, preveda la consegna dei permessi di soggiorno dopo 20 giorni dalla data della richiesta, li fa attendere mesi, a volte anni, per concludere il rocedimento, contribuiscono già in maniera importante alle casse della previdenza italiana, ma a loro è chiesto di più. Sono i lavoratori migranti e le loro famiglie, che dal prossimo 30 gennaio, secondo un decreto dello scorso 6 ottobre a firma Tremonti e Maroni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 31 dicembre, così come previsto dal pacchetto sicurezza (L. 94/2009), dovranno versare una tassa su ogni istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (salvo esenzioni). Così, ai 14,62 euro per la marca da bollo da apporre all’istanza, ai 27,50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico, ed ai 30 euro per la spedizione della raccomandata a poste italiane, si dovranno aggiungere dagli 80 ai 200 euro a seconda della durata del permesso di soggiorno richiesto. Si dovranno infatti corrispondere 80 euro per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; 100 euro per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni; 200 euro per il rilascio dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i pds rilasciati ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a), ovvero dirigenti o personale altamente specializzato che ha fatto ingresso al di fuori delle quote. Sono escluse dal versamento del contributo le istanze di conversione ed aggiornamento. Inoltre, il decreto firmato lo scorso 6 ottobre ma pubblicato in GU solo lo scorso 31 dicembre prevede alcuni altri casi di esclusione e quindi non sarà applicato nei confronti di: cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni e tutte le categorie che hanno fatto ingresso con ricongiungimento familiare (art. 29, comma 1, lett. b) cioè figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati; cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche ed i loro accompagnatori; cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. Un nuovo duro colpo alle già precarie condizioni dei migranti che pagano più degli altri la crisi.

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