it Prestazioni di disabilità: potranno usufruirne tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti

Diramato dall’Inps il messaggio n. 13983 con il quale l’istituto, adeguandosi alle sentenze della Corte Costituzionale chiarisce che l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità mensile di frequenza dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno”. La Corte Costituzionale è più volte intervenuta negli anni passati dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità del permesso di soggiorno CE di lungo periodo la concessione ai cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nello stato italiano di alcune tipologie di prestazioni assistenziali richieste. In particolare, la norma in questione, è stato bocciata con riferimento all’indennità di accompagnamento (sentenze n. 306/2008 e n. 40/2013), alla pensione di inabilità (sentenze n. 11/2009 e n. 40/2013), all’assegno mensile di invalidità (sentenza n. 187/2010) e all’indennità di frequenza (sentenza n. 329/2011 e successiva ordinanza n° 588, del 12 luglio 2013, del Tribunale di Pavia). Ciò premesso, al fine di adeguarsi a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, l’inps ha riconosciuto che l’indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità mensile di frequenza, ferme restando le verifiche degli ulteriori requisiti di legge (condizioni sanitarie, residenza in Italia ecc…), dovranno essere concesse “a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano titolari di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno”. Le pronunce della Corte, chiarisce il messaggio dell’Inps, non potranno tuttavia trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato.

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